La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale, è il soggetto incaricato di:
• verificare nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dci fatti di gestione;
• verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
• esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Il revisore è nominato dall’assemblea che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell’incarico, scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
La società di revisione in carica è: